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La società si scioglie solo se il capitale minimo è intaccato da una perdita superiore a un terzo

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 febbraio 2022

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 4347/2022, depositata ieri, ha stabilito che l’art. 2448 comma 1 n. 4 c.c. (nel testo anteriore alla riforma del diritto societario), che prevede lo scioglimento della società di capitali “per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’art. 2447”, si interpreta nel senso che tale evento si verifica solo quando la perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito dalla legge e non quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo.

Il principio, seppure dettato per la previgente disciplina, appare applicabile anche in relazione al vigente art. 2484 comma 1 n. 4 c.c., la cui unica differenza rispetto al passato è conseguenza del fatto che la riduzione al di sotto del minimo legale trova oggi espressa regolamentazione anche nella disciplina delle srl (ex art. 2482-ter c.c.).

Anche in esito alla riforma, peraltro, è stato autorevolmente sostenuto come le norme debbano armonizzarsi tra di loro. D’altro canto, sarebbe assurdo pensare che il legislatore abbia inteso inserire tra le cause di scioglimento un’ipotesi in cui la riduzione non sarebbe obbligatoria, non essendo la perdita superiore ad un terzo del capitale, sicché nessun provvedimento l’assemblea sarebbe tenuta ad adottare.

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