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NOTIZIE IN BREVE

Per l’amministrazione di fatto valgono anche ingerenze e interessi antigiuridici

/ REDAZIONE

Sabato, 12 febbraio 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 4826/2022, ha precisato che la ricostruzione del profilo dell’amministratore di fatto deve essere condotta sulla base specifici indicatori, individuati sulla base delle concrete attività poste in essere in riferimento alle società oggetto di analisi.

Occorre, quindi, prendere in considerazione – sulla base di massime di esperienza – i seguenti indici sintomatici:
- la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria;
- la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte di dipendenti e terzi;
- l’intervento nella definizione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralgiche dell’ente.

Si tratta, peraltro, di una valutazione che non può ritenersi limitata alla fisionomia dell’attività sociale, ovvero alla sua fisiologia, ma va riguardata nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi anche antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo.

A fronte di ciò, occorre comunque considerare che la nozione di amministratore di fatto, come introdotta dall’art. 2639 c.c., presuppone l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo non occasionale o non episodico.

La prova della posizione di amministratore di fatto esige, pertanto, l’accertamento di elementi che evidenzino l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale (si pensi, ad esempio, ai rapporti con dipendenti, clienti o fornitori) ovvero in ogni settore gestionale dell’attività dell’ente (sia esso produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare).

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