Sospesa la contribuzione aggiuntiva INPGI dell’1%
L’INPGI ha pubblicato la circ. n. 4 mediante la quale fornisce indicazioni sulla contribuzione aggiuntiva dell’1% a carico dei giornalisti subordinati e sull’assegno unico e universale.
Con riferimento al primo punto, l’INPGI ricorda che la contribuzione aggiuntiva dell’1% è stata prevista – per un periodo di 5 anni – dalla delibera n. 27 del 23 giugno 2021 (approvata dal Ministero del Lavoro in data 22 dicembre 2021) come misura di contenimento della spesa e di aumento delle entrate, al fine di incidere in maniera favorevole al bilancio dell’Istituto.
Tuttavia, considerate le novità apportate dall’art. 1 comma 103 ss. della L. 234/2021 – che ha previsto la cessazione della funzione previdenziale svolta dall’INPGI ai sensi dell’art. 1 della L. 1564/51, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e il passaggio della stessa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS dal 1° luglio 2022 – il CdA dell’INPGI ha disposto la temporanea sospensione dell’attuazione delle misure contenute nella citata delibera n. 27/2021, in attesa di ricevere dai Ministeri vigilanti i necessari chiarimenti.
Pertanto, l’INPGI si riserva di richiedere il versamento della contribuzione aggiuntiva dell’1% a valere sulle retribuzioni imponibili riferite ai periodi di paga non scaduti alla data del 22 dicembre 2021, una volta ricevuti i chiarimenti richiesti.
Con riferimento all’assegno unico, dal 1° marzo 2022 i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI non potranno erogare ai giornalisti (né compensare nella denuncia contributiva mensile) importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli rientranti nel campo di applicazione del citato assegno unico.
Resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso in materia di ANF, anche per i periodi successivi a marzo 2022, per quei nuclei familiari privi di figli e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell’assegno unico.
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