Possibile l’invio dell’istanza per l’indennità di fermo pesca 2021
Con un comunicato pubblicato ieri, 11 febbraio 2022, il Ministero del Lavoro informa i soggetti interessati alle misure agevolative relative al fermo pesca 2021 che è possibile inviare, fin da ora, le istanze con la “scheda 9” compilata nella parte riservata all’azienda e trasmettere, improrogabilmente, entro il 15 marzo 2022, attraverso il sistema di messaggistica della “CIGSonline”, la “scheda 9” provvista del visto dell’Autorità Marittima competente.
In assenza del suddetto visto (o di ulteriori elementi indispensabili), l’istanza risulta essere inammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DM 13 gennaio 2022 n. 1.
Si ricorda che la misura in commento è stata rifinanziata per l’anno 2021 dall’art. 1 commi 282 e 283 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e attuata dal DM 13 gennaio 2022 n. 1 (si veda “Per l’indennità onnicomprensiva per fermo pesca istanza entro il 15 marzo” del 22 gennaio 2022).
L’agevolazione consiste in un’indennità giornaliera onnicomprensiva in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
La misura può essere riconosciuta per un importo massimo di:
- 30 euro giornalieri, in caso di fermo pesca obbligatorio;
- 30 euro giornalieri e per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno, in caso di fermo pesca non obbligatorio.
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