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Danno patrimoniale da frode IVA per la sola partecipazione all’associazione a delinquere

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 febbraio 2022

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4908, pubblicata ieri, ha statuito che è civilmente responsabile del danno cagionato all’Amministrazione finanziaria dagli indebiti rimborsi IVA il partecipante a un’associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di attività fraudolente per la percezione dei rimborsi, per il solo fatto di partecipare all’associazione.

Nel caso di specie, alcuni soggetti si erano associati allo scopo di commettere una serie di reati di frode fiscale per conseguire indebiti rimborsi di crediti IVA; nel giudizio civile, l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto e ottenuto la condanna dei partecipanti all’associazione al risarcimento del danno patrimoniale per una somma pari alla differenza tra i rimborsi erogati e quanto recuperato a seguito dell’escussione di alcune polizze fideiussorie rilasciate in favore di una delle società utilizzate per l’attività illecita.
Uno dei partecipanti ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che, rispetto all’evento dannoso attribuitogli, egli non aveva apportato alcun contributo causale.

La Corte ha respinto le doglianze del ricorrente, osservando che il rapporto di causalità tra fatto ed evento da cui deriva la responsabilità per danno si ha quando il fatto, pur non determinando di per sé quel determinato evento, generi uno stato di cose tale per cui senza di esse il danno non si sarebbe verificato.

Nel caso dell’associazione per delinquere, la vittima del reato fine è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo in quanto danneggiata da quest’ultimo, perché la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati e indiretti che costituiscano effetti normali dell’illecito secondo un criterio di regolarità causale. 

A ciò consegue che del danno patrimoniale derivante dai reati fine risponde il componente dell’associazione per delinquere per il solo fatto della partecipazione all’associazione: ciò che rileva è la complessiva strumentalità della struttura associativa, di cui il soggetto è parte, alla realizzazione di determinati comportamenti illeciti. 

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