Superbonus del 110% nei territori colpiti da eventi sismici
Con la ris. 15 febbraio 2022 n. 8, uscita ieri in tarda serata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alla norma recata dal comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 secondo cui “per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.
Le disposizioni di cui al citato comma 8-ter, chiarisce l’Amministrazione finanziaria, si applicano agli interventi ammessi al superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo – il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter al comma 4-ter dello stesso art. 119 comporta che “l’aumento ivi previsto del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici – nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nel medesimo comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi – riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura «piena» del 110 per cento”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941