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Superbonus del 110% nei territori colpiti da eventi sismici

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 febbraio 2022

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Con la ris. 15 febbraio 2022 n. 8, uscita ieri in tarda serata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alla norma recata dal comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 secondo cui “per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.

Le disposizioni di cui al citato comma 8-ter, chiarisce l’Amministrazione finanziaria, si applicano agli interventi ammessi al superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo – il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter al comma 4-ter dello stesso art. 119 comporta che “l’aumento ivi previsto del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici – nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nel medesimo comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi – riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura «piena» del 110 per cento”.

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