Prova del prelievo estero anche senza traduzione giurata
L’obbligatorietà della lingua italiana stabilita dall’art. 122 c.p.c. opera soltanto rispetto agli atti processuali non rilevando per i documenti prodotti dalle parti, quali i certificati emessi dai sostituti d’imposta esteri attestanti l’esecuzione e il versamento delle ritenute, ai fini della prova della definitività del prelievo estero.
È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 febbraio 2022 n. 5279.
Per i documenti opera, invece, l’art. 123 c.p.c., a norma del quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto. È fatta salva la facoltà del giudice di nominare un traduttore, sia nel caso in cui emergano contestazioni sul contenuto, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto ovvero non ravvisi l’idoneità della traduzione prodotta dalla parte.
Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato la sentenza del giudice di seconde cure, il quale aveva ritenuto non acquisiti i documenti prodotti in lingua romena – poiché non corredati di perizia giurata – e che gravasse sulla parte l’onere di produrre una traduzione giurata.
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