L’ecobonus spetta anche al genero convivente
È irrilevante l’esistenza di un contratto di comodato sottostante
La detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) compete anche al familiare convivente con il possessore, a prescindere dall’esistenza di un sottostante contratto di comodato. Lo ha affermato la Cassazione, nell’ordinanza n. 5584 depositata ieri.
I soggetti che possono essere beneficiari delle detrazioni “edilizie”, se sostengono le relative spese, sono anche i conviventi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo ai sensi dell’art. 5 comma 5 del TUIR) e i conviventi di fatto (art. 1 commi 36-37 della L. 76/2016) dei possessori o detentori. È evidente che ciò può avvenire quando i possessori o i detentori sono persone fisiche e gli immobili oggetto degli interventi non costituiscono
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