Imposta principale al notaio con decadenza dei sessanta giorni
Non viene però fatta menzione della decadenza triennale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5865 depositata lo scorso 22 febbraio 2022, ha sancito che il termine decadenziale di sessanta giorni, entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare al notaio l’avviso di liquidazione sulla c.d. imposta principale postuma, ha natura decadenziale.
Tale pronuncia non prende però in considerazione le implicazioni tra il termine, oggetto della sentenza in esame, disciplinato dall’art. 3-ter del DLgs. 463/97 e l’ordinaria decadenza triennale dell’art. 76 del DPR 131/86.
Ai sensi dell’art. 3-ter del DLgs. 463/97, “Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41