Per l’omesso versamento IVA rileva quanto indicato nel rigo VL38
La Cassazione, nella sentenza n. 7622/2022, ha ribadito che, ai fini dell’integrazione della fattispecie di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), l’imposta dovuta è quella risultante dal rigo VL 38 della dichiarazione annuale e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili.
Ciò perché il giudice può prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall’esame formale della stessa dichiarazione (cfr. Cass. n. 31367/2021).
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