Reddito di libertà rifinanziabile dalle Regioni
Con il messaggio n. 1053 pubblicato ieri, l’INPS torna a parlare di reddito di libertà, il contributo economico introdotto dall’art. 3 del DPCM 17 dicembre 2020 per contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica subiti dalle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà.
L’art. 2, comma 2 del citato DPCM dispone che le risorse attribuite a ciascuna Regione possono essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie traferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.
In proposito, l’Istituto di previdenza chiarisce che l’accoglimento dell’istanza di integrazione del budget della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa intestato all’INPS, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma.
Tali risorse verranno usate dall’INPS per gestire le istanze di reddito di libertà presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota iniziale di stanziamento statale assegnato alla medesima Regione/Provincia autonoma.
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