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Assegno del Fondo di solidarietà dei servizi ambientali per 13 settimane in un biennio mobile

/ REDAZIONE

Martedì, 8 marzo 2022

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Con la circ. n. 37, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in ordine alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con il DM 103594/2019.
Si ricorda che il Fondo in questione assicura tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.

Per quanto riguarda i beneficiari, l’INPS ricorda che le prestazioni ordinarie e integrative sono concedibili a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.

Con particolare riferimento all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo, nella circolare si ricorda che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 103594/2019 la prestazione può essere richiesta per le causali di CIGO (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché situazioni temporanee di mercato), ovvero per le causali di CIGS, quali la riorganizzazione o crisi aziendale e i contratti di solidarietà.

La prestazione viene corrisposta per un periodo non superiore a 13 settimane in un biennio mobile e, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l’assegno di integrazione salariale trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto.

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