Necessario il dolo nel falso del tecnico asseveratore
La fattispecie penale prevede la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro
Tra le misure per il contrasto alle frodi in materia edilizia e di elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (DL 13/2022) è stato introdotto un nuovo reato connesso alle false asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi.
La fattispecie penale è stata inserita nel comma 13-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 e punisce, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato a tali asseverazioni (art. 119 comma 13 e art. 121 comma 1-ter lett. b) del DL 34/2020) che espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento ...
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