IVA da pro rata non agevolabile per detrazioni edilizie diverse dal superbonus
L’art. 119 comma 9-ter del DL 34/2020 non è applicabile in via analogica agli altri bonus perché manca una previsione normativa in tal senso
La disposizione di favore prevista in ambito superbonus del 110% dal comma 9-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 non può trovare applicazione in via analogica per le altre detrazioni “edilizie”, stante l’assenza di una previsione normativa in tal senso. È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 118, pubblicata ieri, 15 marzo 2022.
Il citato comma 9-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 ammette la possibilità che l’IVA non detraibile, anche parzialmente (ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del DPR 633/72), dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus, venga considerata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, e ciò indipendentemente dalla modalità di rilevazione
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