Le perdite fiscali residue del consolidato sono attribuite secondo il quadro OP
Non rileva l’eventuale violazione delle disposizioni contenute nell’accordo di consolidamento
Con la risposta n. 129, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’attribuzione delle perdite fiscali in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo prima della scadenza del triennio e di revoca dell’opzione (artt. 124 e 125 del TUIR e artt. 13 comma 7 e 14 comma 2 del DM 1° marzo 2018).
In merito alla determinazione del criterio di imputazione alle società partecipanti alla tassazione consolidata delle perdite fiscali residue, la consolidante e le consolidate possono liberamente individuare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di soddisfare le esigenze di ciascuna società.
L’Agenzia delle Entrate precisa che resta comunque fermo l’obbligo di ...
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