Il fermo del rimborso deve tenere conto della riscossione frazionata
Non rileva che in caso di ricorso vinto le somme vanno restituite
Il fermo dei rimborsi derivante dal fatto che l’Agenzia delle Entrate vanta, a sua volta, un credito nei confronti del contribuente incontra un limite nel decisum del giudice tributario, essendo a tal fine irrilevante che la sentenza non sia definitiva.
Quanto esposto emerge in via diretta esaminando l’art. 23 del DLgs. 472/97, secondo cui “Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla ...
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