Servizi di istituti ospedalieri privati esenti IVA se analoghi a quelli di istituti pubblici
Nella valutazione delle «condizioni sociali analoghe» può essere considerata anche l’efficienza della gestione economica dell’ente
Con la sentenza relativa alla causa C-228/20, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in merito al regime di esenzione IVA per le prestazioni di cura rese da un istituto ospedaliero privato.
La fattispecie esaminata riguarda un istituto tedesco non convenzionato che presta servizi sia a pazienti privati, che pagano autonomamente i trattamenti, sia a pazienti che beneficiano di un regime di assicurazione privato o pubblico per la parziale copertura delle spese.
Tali servizi di ospedalizzazione e di cura sono stati fatturati sulla base di tariffe forfetarie giornaliere, come previsto per gli istituti ospedalieri pubblici, e in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 132 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, in quanto, secondo la società ricorrente, le prestazioni offerte sarebbero paragonabili
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