Transazione stragiudiziale con partecipazione «necessaria» del Fisco
L’art. 37 del DPR 131/86 circoscrive la restituzione dell’imposta a seguito di sentenza
Le sentenze e, più in generale, i provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a imposta di registro nella misura e secondo le aliquote individuate dall’art. 8 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86.
Ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/86, i menzionati atti “sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato”.
L’inciso “atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato” non è di immediata ...
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