Nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 20 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulla nuova classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, che decorre dal 1° gennaio 2022 ed è stata recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.
Le modifiche apportate alla classificazione Ateco 2007, comunicate dall’ISTAT con la nota informativa del 29 dicembre 2021, riguardano l’aggiornamento di alcuni codici attività. Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, e sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.
Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.
Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/2008, l’adozione della nuova classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72.
Viene infine ricordato che, qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati:
- se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941