Anche il contribuente può discostarsi dal dato contabile nella successione di partecipazioni
La base imponibile per le imposte di successione o donazione può essere costituita dal valore reale delle partecipazioni in società non quotate
L’art. 16 comma 1 lett. b) del DLgs. n. 346/1990, in tema di imposte di successione o donazione, prevede che la base imponibile in relazione alle quote di società non quotate sia determinata sulla base del valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, se esistente, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.
La base imponibile per la determinazione dell’imposta è costituita quindi dal dato di bilancio. Valutare le partecipazioni in società non quotate limitandosi a quanto riportato in bilancio, tuttavia, può portare a considerazioni errate. Il patrimonio netto contabile, infatti, non sempre rispecchia fedelmente il ...
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