Per il compenso sotto soglia si dovrebbe sanzionare il committente
Caro Direttore,
il dibattito che si sta faticosamente aprendo sull’equo compenso ricorda il famoso scioglilingua della panca e della capra, declinato però con “parametri minimi” e “commercialista”. La questione non è liquidabile solo con introducendo l’equo compenso tout court (cosa su cui ci pare si sia tutti d’accordo), ma occorre affrontare anche altri aspetti del testo in discussione al Senato.
Abbiamo letto con interesse le parole del neoeletto Presidente del CNDCEC, Elbano De Nuccio (a cui vanno i nostri migliori auguri per l’espletamento del mandato), sulla proposta di legge. Il nostro massimo rappresentante, pur bollando il testo come “perfettibile”, si è espresso per un’approvazione senza modifiche, soffermandosi sulle sanzioni deontologiche a carico del professionista che accetta un compenso sotto soglia, che “non va letta come autolesionista nei confronti del professionista, ma come strumento attraverso il quale si possa porre rimedio ad attività di concorrenza sleale all’interno del mercato professionale”. Non condividiamo questa impostazione: non pensiamo che l’obiettivo si raggiunga sanzionando il professionista, preferiremmo che, per tutelare il professionista in maniera (di gran lunga) più efficace, occorra sanzionare il committente che paghi compensi al di sotto delle soglie.
Seguiamo questa seconda corrente di pensiero poiché in un mercato senza riserve di legge la concorrenza sleale rischia di acuirsi se si creano ulteriori vincoli e condizioni diverse fra chi opera su quel mercato, a seconda che sia soggetto o meno a quei vincoli. D’altronde, almeno per la categoria dei commercialisti, il “dovere deontologico” di richiedere un compenso commisurato a tipologia, complessità, urgenza (e responsabilità conseguente) esiste già, sancito dai commi 1 e 4 dell’art. 25 del codice deontologico.
Non è un mistero, infatti, che la gran parte delle attività di noi commercialisti non sia coperta da riserve e che, quindi, nel nostro mercato operino soggetti non iscritti all’ordine che comunque resterebbero non sanzionabili sul piano deontologico, nemmeno introducendo la nuova previsione qui in discussione, che determinerebbe una (ulteriore) distorsione della concorrenza nel nostro mercato di riferimento, che vedrebbe così competere due diverse tipologie di player: gli iscritti all’ordine, la cui libertà negoziale sarebbe limitata dai parametri, e tutti gli altri, liberi di negoziare senza vincoli né sanzioni.
Basterebbe questo per chiedere la modifica della proposta di legge, ma vi sono anche altre criticità. Primo, come viene attivato il diritto a beneficiare del compenso “equo”? Il sistema proposto è kafkiano: si prevede (art. 3 comma 5) che il professionista sottopagato possa impugnare il contratto o la convenzione “sotto soglia” davanti al tribunale; a quel punto, però, lo stesso professionista sarà automaticamente sanzionato dal proprio ordine (art. 5 comma 5). Introducendo la norma senza la previsione sanzionatoria, un commercialista che agisse a tutela dell’equità del suo compenso non verrebbe invece sanzionato e anzi rispetterebbe appieno le previsioni (attuali) del codice deontologico.
Secondo, la definizione del compenso “equo” viene correttamente affidata a parametri ministeriali, ma poi è data facoltà alle imprese committenti di adottare forme standard di convenzioni redatte dai consigli nazionali degli ordini, stabilendo che i compensi fissati in dette convenzioni “si presumono equi fino a prova contraria” (art. 6). Se il compenso equo è già fissato dal parametro, non si comprende la funzione di tali convenzioni, a meno che non si voglia sottrarre la definizione del quantum economico della prestazione alla libera contrattazione tra professionista e cliente per affidarla all’ordine professionale.
Terzo, la legge prevede che l’equo compenso sia garantito solo se il committente è una banca, un’assicurazione, una grande impresa o ancora una P.A. e che la prestazione professionale sia regolata da una convenzione (art. 2). Resta fuori, quindi, la gran parte degli incarichi professionali dei Colleghi, mentre vi rientrano proprio quelli in cui è più probabile la concorrenza di società di consulenza a cui la stessa legge concede(rebbe) un vantaggio competitivo nei nostri confronti.
Quarto, il testo si presta a una lettura “precauzionalmente pericolosa”, poiché mettendo in fila la definizione dell’equo compenso, la possibile rideterminazione secondo i parametri da parte del Tribunale, la presunzione di equità delle convenzioni standard predisposte dai consigli nazionali e i pareri di congruità che dovranno rilasciare gli Ordini stessi, parrebbe evincersi il rischio che i “parametri soglia” costituiscano un “valore di riferimento uniforme” che genererebbe – se non “di diritto”, almeno “di fatto” – una sorta di benchmark anche per i compensi pattuiti al di sopra dei parametri stessi. Se quest’effetto si consolidasse, anche “sopra la panca”, riprendendo la provocazione iniziale, vi sarebbero conseguenze (involontarie) negative.
Andrea Dili
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Francesco M. Renne
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese
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