Super ACE con penalizzazioni nella trasformazione
In molti casi, l’unico periodo agevolato si è chiuso a una data anteriore a quella di emanazione delle norme di riferimento
L’applicazione della c.d. “super ACE” vede alcune difficoltà di carattere operativo nei casi, frequenti, in cui il periodo d’imposta sia inferiore all’anno solare per effetto di operazioni straordinarie. Ciò si deve al fatto che il beneficio maggiorato compete, a norma dell’art. 19 comma 2 del DL 73/2021, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Una situazione emblematica è quella della trasformazione. Prendendo ad esempio il caso della trasformazione da società di persone a società di capitali, se questa è stata effettuata nel 2021 la formulazione della norma non lascerebbe spazio a interpretazioni ulteriori rispetto a quella per cui l’agevolazione è confinata al solo periodo 2021 “ante trasformazione”;
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