Esenti i proventi immobiliari solo per gli OICR esteri autonomi rispetto ai partecipanti
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 9 giugno 2022 n. 327 ha ammesso l’applicazione del regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da un OICR di Singapore attraverso una catena societaria di soggetti istituiti in Stati e territori inclusi nella white list di cui al DM 4 settembre 1996.
Ai fini dell’individuazione degli OICR esteri che possono beneficiare della non imponibilità dei proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani, si deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti nonché all’assimilabilità delle finalità d’investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani e, comunque, è necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione.
Con riferimento all’assimilabilità delle finalità di investimento a quelle degli OICR italiani, occorre che vi siano, quali caratteristiche imprescindibili:
- la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori;
- e l’autonomia delle scelte di gestione della SGR rispetto ai partecipanti.
Nel caso di specie, il Gestore possiede il 100% delle c.d. “Management shares” che conferiscono diritti di carattere amministrativo e, in particolare, permettono di liquidare tutte le quote riferibili ai singoli sub-fund senza dover necessariamente liquidare anche il Fondo a capo del gruppo e conferiscono il diritto di voto alle Assemblee generali, ma non attribuiscono il diritto di partecipazione agli utili.
A questo si aggiunge che il 3% del patrimonio del sub-fund che partecipa il fondo immobiliare italiano è rappresentato da partecipazioni “di classe B” detenute dalla società che controlla il Gestore.
Tali circostanze, ad avviso dell’Agenza delle Entrate, non incidono sulla condizione della totale autonomia delle scelte di gestione da parte della SGR rispetto all’influenza del Fondo.
Pertanto, si ritiene che detto Fondo, potendo essere equiparato a un OICR italiano, rientri tra i soggetti che possono beneficiare del regime di esenzione di cui all’art. 7 comma 3 del DL 351/2001.
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