Obbligo di polizze «speciali» solo per le asseverazioni superbonus
L’Agenzia delle Entrate ha fornito la conferma sul più stringente criterio di adeguatezza previsto dal comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020
Le caratteristiche “speciali”, di cui al comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, che deve essere stipulata dai professionisti che rilasciano le asseverazioni tecniche e di congruità delle spese, sono richieste solo se l’asseverazione riguardante interventi agevolati con il superbonus.
A dirlo in modo netto, finalmente, confermando quanto riportato su Eutekne.info (si veda “Superbonus con conseguenze ad hoc se il tecnico non ha assicurazione idonea” del 19 marzo 2022), è l’Agenzia delle Entrate con la circ. 27 maggio 2022 n. 19 (§ 6).
L’obbligo di idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività professionale riguarda indubitabilmente tutti i tecnici abilitati, ...
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