Derecognition di attività finanziarie al trasferimento di rischi e benefici
Al momento dell’eliminazione la differenza tra il valore contabile e il corrispettivo ricevuto deve essere rilevata nell’utile d’esercizio
Il paragrafo 3.2.3 del principio contabile internazionale IFRS 9 richiede che l’entità elimini contabilmente un’attività finanziaria quando:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall’attività finanziaria scadono; o,
- l’entità trasferisce l’attività finanziaria secondo quanto previsto nei paragrafi 3.2.4 e 3.2.5 e il trasferimento soddisfa i criteri di ammissibilità per l’eliminazione contabile secondo il paragrafo 3.2.6.
Più in dettaglio, il paragrafo 3.2.4 stabilisce che l’entità trasferisce l’attività finanziaria se:
- trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi finanziari; o,
- mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività originaria ma assume l’obbligazione di pagare