Con debito non pagato patteggiamento precluso anche a chi emette fatture false
La Cassazione si pone in contrasto con alcuni precedenti che hanno escluso l’applicabilità dall’art. 13-bis del DLgs. 74/2000
La preclusione al patteggiamento stabilita dall’art. 13-bis del DLgs. 74/2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera anche con riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Tale principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25656 depositata ieri, in contrasto con alcuni precedenti che invece ne avevano escluso l’applicabilità.
L’art. 13-bis comma 2 del DLgs. 74/2000 stabilisce che l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. possa essere chiesta dalle parti solo quando ricorra l’integrale pagamento del debito tributario – comprese sanzioni amministrative e interessi – anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione
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