RIBA e MAV assimilabili agli strumenti di pagamento tracciabili
La ricezione di fatture cartacee non inficia sulla riduzione biennale dei termini di accertamento
Possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento, prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi che emettono fatture elettroniche e che garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro. Il beneficio spetta anche nell’ipotesi in cui, a tal fine, vengano utilizzati ricevute bancarie o MAV.
L’agevolazione non viene a decadere neppure se vengono ricevute fatture cartacee da parte di soggetti forfetari.
Sono queste, in estrema sintesi, le precisazioni contenute nella risposta a interpello n. 404 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Preliminarmente, occorre ricordare che la riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 57 del DPR 633/72 e all’art. 43 del DPR 600/73 è riconosciuta ...
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