Disparità di trattamento dei crediti professionali per la richiesta di misure protettive
Compete la prededuzione solo nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Nel vigente DLgs. 14/2019 (Codice della crisi, c.d. CCII) l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale è governato da un procedimento unitario (art. 40 del CCII), nell’ambito del quale il debitore può chiedere al tribunale la concessione di misure cautelari e protettive (art. 54 del CCII).
Le misure protettive sono definite dall’art. 2 lett. p) del nuovo Codice, come “misure temporanee richieste dal debitore al fine di evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
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