L’IVA in eccesso non obbliga il cessionario alla regolarizzazione
In caso di imposta maggiore a quella dovuta possibile la sanzione per indebita detrazione
L’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 stabilisce che “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione (...)”.
Non tutte le irregolarità riconducibili al cedente determinano la responsabilità del cessionario in caso di omessa regolarizzazione.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale il cessionario non deve effettuare un vaglio sulla qualificazione giuridico-fiscale ...
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