Applicazione retroattiva per la causa di non punibilità in caso di fatture false
Le società in nome collettivo sono tenute a presentare le dichiarazioni, ma il risultato di esercizio deve essere imputato direttamente ai singoli soci
Sono passati quasi due anni da quando la causa di non punibilità derivante dal pagamento dei debiti tributari è stata ampliata anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000. Con il DL 124/2019 – convertito con modifiche dalla L. 157/2019 ed entrato in vigore il 25 dicembre di quello stesso anno – tali fattispecie sono state inserite nel secondo comma del citato art. 13.
Da ciò deriva che – come per le dichiarazioni omesse o infedeli – non sono punibili le condotte fraudolente se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
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