Sanabile l’omessa indicazione dei redditi esteri dell’artista italiano
I proventi tassati anche nello Stato estero danno luogo a un credito d’imposta
Lo svolgimento all’estero di prestazioni artistiche o sportive da parte di una persona fisica residente in Italia merita alcune riflessioni alla luce delle norme contenute all’interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, segnatamente, all’interno dell’art. 17 del modello OCSE.
Sul piano domestico (art. 3 del TUIR), i redditi prodotti all’estero da un soggetto residente in Italia sono qui tassati in forza del principio di tassazione mondiale.
Le fattispecie impositive che coinvolgono due Paesi (lo Stato di residenza del percipiente e lo Stato della fonte del reddito), tuttavia, possono dar luogo, in forza di disposizioni dell’ordinamento estero improntate al principio di territorialità, ad una legittima pretesa impositiva da parte dello Stato della