Accantonamenti al fondo per differenze inventariali con dubbio IRAP
A determinate condizioni potrebbe ammettersi la deducibilità già all’atto dello stanziamento a Conto economico
Nell’ipotesi di affitto d’azienda, non risulta espressamente disciplinato il trattamento, ai fini IRAP, delle scorte di magazzino, ove i beni dell’azienda concessa in affitto siano contabilizzati – come di regola avviene – con il c.d. “metodo della proprietà”, cioè restino rilevate nel bilancio del locatore, mentre in quello dell’affittuario viene resa soltanto l’apposita informativa in Nota integrativa.
In tale ipotesi, l’affittuario rileva nella voce B.13 del Conto economico, a fronte del consumo delle scorte o del prelievo delle merci, un accantonamento, alimentando in contropartita un fondo per differenze inventariali.
Nel corso del contratto di affitto, l’affittuario rileva ordinariamente le merci dallo stesso acquisite. Al termine del ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41