Società di persone escluse anche nel realizzo controllato di partecipazioni qualificate
Per la Direzione regionale Veneto nessuna differenza soggettiva tra i regimi disciplinati dall’art. 177 del TUIR
Anche per i conferimenti a realizzo controllato operati ex art. 177 comma 2-bis del TUIR la società le cui quote sono conferite non può essere di persone: questa la posizione assunta dalla Direzione regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate in una recente risposta a interpello.
Nell’ambito del regime di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR l’Amministrazione finanziaria ha assunto da tempo una posizione restrittiva circa la natura giuridica e la residenza della società conferitaria e di quella c.d. “conferita” o “target”: l’Agenzia delle Entrate, in particolare, ritenendo che la norma, rubricata “scambi di partecipazioni”, disciplini, pur con le distinte modalità della permuta (comma 1) e del conferimento (comma 2), un’unica
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