Il solo modello REDDITI non fonda l’assegno di mantenimento
Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno funzione tipicamente fiscale
Diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità contribuiscono a fornire gli elementi utilizzabili per la corretta quantificazione dell’assegno di mantenimento.
La norma di riferimento è l’art. 5 comma 9 della L. 898/70, il quale dispone che “i coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.
Le indagini tributarie possono essere disposte nei procedimenti di separazione (Cass. 17 maggio 2005 n. 10344), divorzio, revisione ...
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