Bonus investimenti alle ONLUS solo per le attività direttamente connesse
Non è possibile beneficiare dell’agevolazione per gli acquisti effettuati ai fini dell’attività istituzionale
Le ONLUS possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 soltanto in relazione agli investimenti effettuati ai fini delle attività “direttamente connesse” a quelle istituzionali. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 522 di ieri, fornendo specifiche indicazioni in relazione all’applicazione del bonus investimenti alle attività svolte dalle ONLUS.
In linea generale, l’ambito soggettivo delineato dall’art. 1 comma 1051 della L. 178/2020 comprende, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2021 (§ 1.1), anche “gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.
Pertanto, ad avviso dell’Agenzia,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41