Il diniego di finanziamenti bancari non rende impugnabile la cartella non notificata
Deve trattarsi solo delle casistiche indicate dall’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31561 depositata il 25 ottobre, ha stabilito che la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73, non può essere impugnata se non validamente notificata, salvo casi particolari come il rischio che si attivi il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Di conseguenza, il ricorso è da ritenersi inammissibile laddove il contribuente lamenti l’impossibilità di accedere ai finanziamenti bancari in ragione di una iscrizione ipotecaria adottata dall’Agente della riscossione.
Purtroppo è ormai noto come, per effetto del DL 146/2021 che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del DPR 602/73, la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possano essere impugnati, salvo il contribuente ...
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