Limiti alla revocatoria contro il debitore del fallito
Credito per equivalente pecuniario da insinuare al passivo del fallimento
La Corte di Cassazione n. 34391/2022 ha enunciato il principio secondo cui, in caso di revocatoria promossa, ai sensi dell’art. 66 del RD 267/42, dalla curatela fallimentare e avente a oggetto un atto di disposizione compiuto da un debitore del fallito, la dichiarazione di fallimento di tale debitore (convenuto), “sopravvenuta lite pendente non incide ex se” sul corso del processo, “salvo che la curatela del convenuto fallito non subentri nella revocatoria”, in forza della legittimazione riconosciutagli nell’interesse della massa creditoria.
In tale ipotesi, la revocatoria inizialmente proposta diviene improcedibile per il venir meno della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’originaria curatela attrice, le cui esigenze di tutela possono ...
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