Non sempre necessario il nesso di causalità nella bancarotta
Differenze tra bancarotta fraudolenta per distrazione e impropria da falso in bilancio
La Cassazione, nella sentenza n. 45693/2022, ha ribadito come, ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non occorra il nesso di causalità tra i fatti distrattivi/dissipativi e il fallimento della società (oggi liquidazione giudiziale). Condizione che, invece, deve sussistere (rispetto al dissesto) ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta impropria da reato societario e, in particolare, da false comunicazioni sociali che, comunque, resta un reato di pericolo.
Le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42) presentano natura di reato di pericolo concreto (è rimasta isolata, infatti, la ricostruzione operata da Cass. n. 47502/2012, a giudizio della quale nel reato
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