Esdebitazione solo per il debitore meritevole
La mancata soddisfazione dei creditori concorsuali non costituisce una preclusione
Con la Guida al Codice della crisi del 14 dicembre 2022, Assonime illustra i principali istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019, tra cui quello dell’esdebitazione.
In merito, ai sensi dell’art. 278 del richiamato decreto, decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss.) ovvero della procedura di liquidazione controllata (artt. 268 e ss.), e salva la chiusura della stessa entro un periodo inferiore, al debitore è riconosciuto il beneficio dell’esdebitazione.
Questi, in particolare, è liberato dai debiti “concorsuali” che, pertanto, sono dichiarati inesigibili per la porzione non soddisfatta in procedura (art. 281 comma 1). Per quelli, invece, riconducibili a creditori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41