Pignoramento dell’immobile concesso in rent to buy con incertezze
Il bene prima del trasferimento è di proprietà del concedente ma occorre valutare gli effetti della trascrizione
Il rent to buy (o “godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”), introdotto dall’art. 23 del DL 133/2014, prevede l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto (non obbligo) per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.
La struttura di tale rapporto, in cui alla fase di godimento del bene può seguire il suo acquisto, conduce a domandarsi se i creditori del concedente possano pignorare il bene concesso in rent to buy.
Si ricorda che il rent to buy è trascritto “ai sensi dell’articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’articolo 2643, comma primo, numero
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