I sindaci ineleggibili devono restituire i compensi
Il contratto concluso con la società è nullo
Il Tribunale di Milano, in una sentenza del 14 luglio scorso, fornisce importanti precisazioni sulle conseguenze cui vanno incontro i commercialisti nel caso in cui dovessero accettare la nomina a sindaci di società rispetto alle quali si trovino in una posizione di “ineleggibilità”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2399 comma 1 lett. c) c.c., non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. ...
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