Revoca della rinuncia all’eredità con forma incerta
È controverso se l’accettazione tacita dell’eredità dopo avervi rinunciato costituisca una deroga della rinuncia
Quando si è chiamati all’eredità, è possibile rinunciarvi (con le modalità descritte all’art. 519 c.c.), ad esempio perché gli elementi passivi dell’asse prevalgono sull’attivo oppure perché si vuole evitare che il patrimonio ereditato sia esposto alle azioni dei propri creditori, una volta accettata l’eredità. Rinunciando, il chiamato formalizza la volontà di dismettere il proprio diritto di accettare l’eredità, cosicché l’eredità è devoluta ad altri soggetti secondo le diverse regole stabilite per la successione legittima e per quella testamentaria. Analogo risultato si potrebbe ottenere lasciando prescrivere il diritto di accettare; in questo caso, perché operi la devoluzione, occorrerebbe attendere il decorso del termine di prescrizione.
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