Competenza del Tribunale fallimentare circoscritta
È esclusa per l’azione per il risarcimento del danno contro il curatore
La competenza del Tribunale fallimentare, ex art. 24 del RD 267/42, si radica solo per quelle azioni che sono strettamente connesse al fallimento e che trovano in esso il loro fondamento, come accade per l’azione revocatoria, le impugnazioni di competenza del Tribunale fallimentare e le domande di insinuazione al passivo fallimentare.
La vis attractiva di cui all’art. 24 del RD 267/42, che prevede l’attribuzione al Tribunale che ha dichiarato il fallimento della competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni immobiliari, riguarda esclusivamente quelle controversie le quali, anche se relative a rapporti preesistenti alla dichiarazione di fallimento, subiscono, per effetto di quest’ultima, una deviazione dal loro schema legale tipico, nel ...
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