Dichiarazione dell’imposta di soggiorno solo con il modello ministeriale
Con la risoluzione 9 febbraio 2023 n. 1, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che adempiono a tale obbligo, sono esonerati da ulteriori adempimenti con finalità dichiarative. Viene, infatti, precisato che non esiste una norma che riconosca ai Comuni la facoltà di predisporre modelli diversi da quello approvato con il DM 29 aprile 2022.
Il quesito è stato posto in considerazione delle risposte fornite con le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19 settembre 2022, nell’ambito delle quali era stato chiarito che, limitatamente alle annualità 2020 e 2021, trattandosi delle prime annualità in relazione alle quali era richiesta la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, qualora i soggetti obbligati avessero già presentato la modulistica prevista dal Comune di riferimento seguendo le indicazioni dal medesimo prescritte non erano tenuti a presentare la dichiarazione con la modulistica approvata con il DM 29 aprile 2022.
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