ACCEDI
Domenica, 6 luglio 2025

NOTIZIE IN BREVE

Legittimo il rimborso anticipato del mutuo senza riduzione delle spese di gestione

/ REDAZIONE

Venerdì, 10 febbraio 2023

x
STAMPA

La Corte di giustizia dell’Ue, con una sentenza emessa ieri relativamente alla causa C-555/21 in tema di credito al consumo per l’acquisto di beni immobili residenziali, ha affermato che l’art. 25 § 1 della direttiva 2014/17/Ue deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di rimborso anticipato del mutuo, che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito. In sostanza, il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito non include le spese indipendenti dalla durata del contratto.

La decisione segue al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte Suprema austriaca a seguito del ricorso di un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori. Questa contestava una clausola utilizzata dalla UniCredit Bank Austria nei contratti di credito immobiliare secondo cui, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito venivano ridotti proporzionalmente, mentre le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non erano rimborsate, neppure proporzionalmente.

La Corte di giustizia ha statuito che una tale clausola non contrasta con la direttiva 2014/17 (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali), posto che il diritto alla riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del contratto non include i costi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, dunque indipendenti dalla durata del contratto.

Peraltro, spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi posti a carico del consumatore indipendentemente dalla durata del contratto di credito non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale oggetto del contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore.

TORNA SU