Non presuntivo l’accertamento dell’imposta evasa con comunicazione IVA per l’omessa dichiarazione
La Cassazione, nella sentenza n. 5580/2023, in relazione alla fattispecie di omessa dichiarazione IVA (ex art. 5 del DLgs. 74/2000), ha stabilito che, ove l’imposta evasa sia stata calcolata, per quanto attiene all’addebito penale, sulla base della previgente comunicazione IVA ex art. 8-bis del DPR 322/1998 – quale dichiarazione di scienza che, proveniente dallo stesso contribuente, pur non costituendo titolo dell’obbligazione tributaria, conteneva dati comunicati al Fisco dall’interessato stesso – la relativa determinazione non può dirsi avvenuta in via presuntiva.
In assenza di comprovate e contrarie indicazioni attestanti l’avvenuta modifica degli importi dichiarati per errori o altre cause, quindi, le indicazioni in questione devono ritenersi veritiere, costituendo mezzo di prova idoneo a dimostrare l’ammontare dell’imposta evasa; ciò soprattutto nel caso, come nella specie, di inottemperanza alla presentazione della documentazione contabile espressamente richiesta dall’Amministrazione finanziaria.
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