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Limitata l’impugnazione del bilancio da parte del comproprietario della partecipazione

/ REDAZIONE

Sabato, 11 febbraio 2023

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Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 9027/2021, ha stabilito che il comproprietario di una partecipazione sociale – in relazione alla quale sia stato nominato un rappresentante comune ai fini dell’esercizio dei diritti secondo le norme della comunione – non è legittimato ad impugnare il bilancio quale socio, ma quale terzo avente interesse a farne valere la nullità ai sensi degli artt. 2379 comma 1 e 2479-ter comma 3 c.c.

Nell’azione di nullità – a differenza che nell’azione di annullamento di una delibera assembleare, nella quale la preselezione operata dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse – il terzo deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione.

Tale interesse è da escludere in capo al comproprietario della partecipazione che fondi l’impugnativa sul diritto alla corretta e veritiera informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società senza, però, chiarire quale pregiudizio che giustifichi l’adozione del provvedimento richiesto abbia subito in concreto.

Il diritto a ottenere informazioni veritiere e corrette rispetto alla situazione finanziaria della società non è configurabile in capo a chiunque, ma solo a beneficio di chi sia titolare di una posizione giuridica rilevante rispetto alla società da cui discenda tale diritto. Si pensi, ad esempio, ad un creditore sociale che abbia interesse a ricostruire con esattezza il patrimonio sociale in quanto garanzia generica del credito ex art. 2740 c.c.

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