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Domande di una tantum senza formale iscrizione alla Gestione separata al riesame

/ REDAZIONE

Sabato, 11 febbraio 2023

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Con il messaggio n. 635 pubblicato ieri sul proprio sito, l’INPS torna a parlate delle indennità una tantum pari a 200 e a 150 euro, rispettivamente introdotte dal DL 50/2022 e dal DL 144/2022. Con il messaggio in esame, l’Istituto di previdenza conferma quanto già anticipato con il comunicato stampa dello scorso 31 gennaio 2023, ossia che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le predette indennità una tantum anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione separata (si veda “Una tantum a dottorandi e co.co.co. anche senza formale iscrizione alla Gestione separata” del 1° febbraio 2023).

Infatti, nonostante gli artt. 32 comma 11 del DL 50/2022 e 19 comma 11 del DL 144/2022 indichino, tra i requisiti di accesso alle indennità, l’iscrizione alla Gestione separata e pur dovendo essere quest’ultima formalizzata a cura del lavoratore (non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati dal committente), l’INPS procederà comunque al pagamento dei predetti importi prescindendo dal requisito della “formale iscrizione”; ciò, tenuto conto della finalità dell’intervento e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente.

Pertanto, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori, assegnisti e dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, nonché in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza precedenti al 18 maggio 2022 e della relativa contribuzione, si procede al riesame d’ufficio e, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, al riconoscimento dell’una tantum.

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