Pensioni con importo rivalutato in pagamento da marzo 2023
Con la circ. n. 20, pubblicata ieri, l’INPS ha integrato la precedente circ. n. 135/2022 illustrando le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo introdotta dall’art. 1 comma 309 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Secondo tale norma, per i trattamenti pensionistici complessivamente non superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione si applica nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita. Invece, per gli importi superiori al quadruplo del trattamento minimo, la rivalutazione degli assegni pensionistici trova applicazione nella misura: dell’85% per i trattamenti pensionistici non superiori a 5 volte il trattamento minimo; del 53% per i trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo; del 47% per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e non superiori a 8 volte il trattamento minimo; del 37% per i trattamenti pensionistici superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo; del 32% per i trattamenti pensionistici superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
Nella circolare in commento vengono poi riportate in un’apposita tabella le fasce di importo dei trattamenti e le modalità di rivalutazione per l’anno 2023.
Infine, l’INPS rende noto che gli importi rivalutati saranno posti in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati di gennaio e febbraio 2023.
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