Concordato semplificato senza procedura competitiva
La cessione d’azienda o di specifici beni avviene alle migliori condizioni sul mercato
Il concordato semplificato, previsto dall’art. 25-sexies del DLgs 14/2019 (CCII), è utilizzabile esclusivamente dal debitore che ha intrapreso il percorso della composizione negoziata, purché la relazione finale dell’esperto indichi esplicitamente che le trattative, svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e non è stato possibile raggiungere alcun accordo con i creditori. Ciò determina un rovesciamento della finalità (dal risanamento dell’impresa alla liquidazione del patrimonio) e l’imprenditore, anche al fine di evitare la liquidazione giudiziale, può indirizzarsi verso la procedura minore semplificata.
Il concordato semplificato è soltanto liquidatorio (l’art. 25-sexies del CCII è rubricato “Concordato semplificato per la ...
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